OCC

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI - OCC

L’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari, è stato iscritto dal Ministero della Giustizia in data 10/11/2023 al numero 424 della Sezione A del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 4 del  Decreto Ministeriale del 24 settembre 2014 n. 202.

pdfIl Regolamento pdfIl Decreto di iscrizione e Nomina Referente -pdfElenco dei gestori

Al seguente indirizzo http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx  è possibile consultare il Registro degli Organismi e l’Elenco dei Gestori

Ai sensi dell’art. 6, 3° comma del D.M. 202/2014, si pubblica il link degli Incarichi conferiti ai Gestori della Crisi.

Consulta il Registro degli incarichi

 

MODULISTICA GESTORE

docx00_-_Vademecum_gestore_OCC_Sassari.docx

docx1_ISTANZA_ISCRIZIONE_gestori_SS.docx

docx2_CONSENSO_CONTATTI_gestori.docx

  

COME ACCEDERE ALLA PROCEDURA GESTITA DALL’OCC

Per attivare la procedura le domande devono essere presentate allo sportello dell’OCC personalmente dal debitore, o da un suo procuratore, attraverso la piattaforma informatica Fallco adottata dal OCC. Per la registrazione procedere come segue:

  1. registrarsi alla piattaforma
  2. una volta ricevute le credenziali, effettuare l’accesso all’area riservata
  3. compilare i campi come da procedura guidata

COSTO DELLA PROCEDURA

- euro 200,00 oltre IVA (al momento del 22%) a titolo di diritti per la Segreteria OCC;

- euro 500,00 oltre IVA (al momento del 22%) a titolo di acconto sui compensi;

Entrambi non ripetibili e da versare contestualmente alla presentazione dell’Istanza per la richiesta di ammissione e avvio della procedura;

- euro 16,00 Imposta di bollo assolta mediante modello F24, sezione erario, codice tributo 2501;

- compenso per la procedura provvisoriamente determinato, sulla base delle attività e passività dichiarate dal debitore al momento della presentazione dell’istanza (DM 202/2014). Lo stesso potrà subire delle modifiche a seguito di ulteriori attività e/o passività definitivamente accertate nel corso della procedura.

- eventuali ulteriori spese che caso per caso potrebbero rendersi opportune o necessarie ai fini dell’avvio della procedura (marche da bollo, perizie immobiliari, visure camerali, visure catastali ecc)

Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario

  • Per il versamento del rimborso spese seguire le seguenti istruzioni:
    • IBAN C/C IT04K0101584991000070846148 Intestato a Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari – causale: Spese di segreteria OCC – euro 244,00;
  • Per il versamento del 1° Acconto OCC seguire le seguenti istruzioni:
    • IBAN C/C IT04K0101584991000070846148 Intestato a Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari – causale: 1° Acconto OCC identificativo sovraindebitato e codice fiscale [che deposita l’istanza] – euro 610,00;

 

Il compenso per la procedura ed il rimborso delle spese sono sempre dovuti anche nell’ipotesi di interruzione anticipata (commisurato allo stato di avanzamento della procedura) o di mancata omologazione del piano da parte del Tribunale (§. ART. 21 regolamento OCC).

PER LA REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA FALLCO E ACCEDERE ALLA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO GESTITE DALL’OCC

La domanda può essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma adottata dall’Organismo, personalmente dall’indebitato o tramite un professionista.

 Non verranno accettate domande incomplete

 

MODULISTICA SOVRAINDEBITATO

pdf--_INFORMATIVA_PRIVACY.pdf

pdf--_linee_guida_-_ver._1.1.pdf

pdf00_Modulo_-_istanza_nomina_gestore_crisi_-_ver_1.0.pdf

pdf01_Modulo_-_questionario_informativo_-_ver_1.0.pdf

pdf02_-_Modulo_-__prospetto_attività_e_passivita.pdf

pdf03_Modulo_-_procura_alle_liti.pdf

pdf04_Modulo_-_richiesta_accesso_procedura_familiare.pdf

pdf05_Modulo_-_richiesta_interruzione_temporanea.pdf

pdf06_Modulo_-_rinuncia_al_procedimento.pdf

pdf07_Modulo_-__autocertificazione.pdf

pdf08_Informativa_del_debitore.pdf

 

CONTATTI:

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


La procedura di sovraindebitamento

La  Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura per la ristrutturazione dei debiti dei soggetti che non rientrando nei presupposti della legge fallimentare. Attualmente la disciplina è integrata nel  Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza  aggiornato con le ultime modifiche apportate dal Decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83.

Soggetti che possono attivare la procedura

  • Consumatore;
  • Imprenditore agricolo;
  • d. start up innovative;
  • Imprenditore minore, ovvero chi, negli ultimi tre esercizi prima del deposito dell’istanza di apertura della procedura abbia realizzato:

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00
- ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00

- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00;

  • Imprenditore cessato;
  • Socio illimitatamente responsabile;
  • Professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
  • Società professionali ex L. 183/2011;
  • Associazioni professionali o studi professionali associati;
  • Ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolve

Soggetti che non possono attivare la procedura

  • Imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali
  • chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento
  • chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore
  • chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica

chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Disposizioni di riferimento

Codice della Crisi

D.M. 24 settembre 2014, n. 202

Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (artt. 15 e ss.)