ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI - OCC
L’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari, è stato iscritto dal Ministero della Giustizia in data 10/11/2023 al numero 424 della Sezione A del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale del 24 settembre 2014 n. 202.
Il Regolamento - Il Decreto di iscrizione e Nomina Referente -Elenco dei gestori
Al seguente indirizzo http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx è possibile consultare il Registro degli Organismi e l’Elenco dei Gestori
Ai sensi dell’art. 6, 3° comma del D.M. 202/2014, si pubblica il link degli Incarichi conferiti ai Gestori della Crisi.
Consulta il Registro degli incarichi
MODULISTICA GESTORE
00_-_Vademecum_gestore_OCC_Sassari.docx
1_ISTANZA_ISCRIZIONE_gestori_SS.docx
2_CONSENSO_CONTATTI_gestori.docx
COME ACCEDERE ALLA PROCEDURA GESTITA DALL’OCC
Per attivare la procedura le domande devono essere presentate allo sportello dell’OCC personalmente dal debitore, o da un suo procuratore, attraverso la piattaforma informatica Fallco adottata dal OCC. Per la registrazione procedere come segue:
- registrarsi alla piattaforma
- una volta ricevute le credenziali, effettuare l’accesso all’area riservata
- compilare i campi come da procedura guidata
COSTO DELLA PROCEDURA
- euro 200,00 oltre IVA (al momento del 22%) a titolo di diritti per la Segreteria OCC;
- euro 500,00 oltre IVA (al momento del 22%) a titolo di acconto sui compensi;
Entrambi non ripetibili e da versare contestualmente alla presentazione dell’Istanza per la richiesta di ammissione e avvio della procedura;
- euro 16,00 Imposta di bollo assolta mediante modello F24, sezione erario, codice tributo 2501;
- compenso per la procedura provvisoriamente determinato, sulla base delle attività e passività dichiarate dal debitore al momento della presentazione dell’istanza (DM 202/2014). Lo stesso potrà subire delle modifiche a seguito di ulteriori attività e/o passività definitivamente accertate nel corso della procedura.
- eventuali ulteriori spese che caso per caso potrebbero rendersi opportune o necessarie ai fini dell’avvio della procedura (marche da bollo, perizie immobiliari, visure camerali, visure catastali ecc)
Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario
- Per il versamento del rimborso spese seguire le seguenti istruzioni:
- IBAN C/C IT04K0101584991000070846148 Intestato a Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari – causale: Spese di segreteria OCC – euro 244,00;
- Per il versamento del 1° Acconto OCC seguire le seguenti istruzioni:
- IBAN C/C IT04K0101584991000070846148 Intestato a Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari – causale: 1° Acconto OCC identificativo sovraindebitato e codice fiscale [che deposita l’istanza] – euro 610,00;
Il compenso per la procedura ed il rimborso delle spese sono sempre dovuti anche nell’ipotesi di interruzione anticipata (commisurato allo stato di avanzamento della procedura) o di mancata omologazione del piano da parte del Tribunale (§. ART. 21 regolamento OCC).
PER LA REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA FALLCO E ACCEDERE ALLA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO GESTITE DALL’OCC
La domanda può essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma adottata dall’Organismo, personalmente dall’indebitato o tramite un professionista.
Non verranno accettate domande incomplete
MODULISTICA SOVRAINDEBITATO
00_Modulo_-_istanza_nomina_gestore_crisi_-_ver_1.0.pdf
01_Modulo_-_questionario_informativo_-_ver_1.0.pdf
02_-_Modulo_-__prospetto_attività_e_passivita.pdf
03_Modulo_-_procura_alle_liti.pdf
04_Modulo_-_richiesta_accesso_procedura_familiare.pdf
05_Modulo_-_richiesta_interruzione_temporanea.pdf
06_Modulo_-_rinuncia_al_procedimento.pdf
07_Modulo_-__autocertificazione.pdf
08_Informativa_del_debitore.pdf
CONTATTI:
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
La procedura di sovraindebitamento
La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura per la ristrutturazione dei debiti dei soggetti che non rientrando nei presupposti della legge fallimentare. Attualmente la disciplina è integrata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza aggiornato con le ultime modifiche apportate dal Decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83.
Soggetti che possono attivare la procedura
- Consumatore;
- Imprenditore agricolo;
- d. start up innovative;
- Imprenditore minore, ovvero chi, negli ultimi tre esercizi prima del deposito dell’istanza di apertura della procedura abbia realizzato:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00
- ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00;
- Imprenditore cessato;
- Socio illimitatamente responsabile;
- Professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- Società professionali ex L. 183/2011;
- Associazioni professionali o studi professionali associati;
- Ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolve
Soggetti che non possono attivare la procedura
- Imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali
- chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento
- chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore
- chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica
chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Disposizioni di riferimento
Codice della Crisi
D.M. 24 settembre 2014, n. 202
Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (artt. 15 e ss.)